

A partire dal 15 dicembre 2009 è possibile presentare presso il proprio Comune di residenza e i CAF convenzionati la domanda per accedere al Bonus Gas. Il Bonus Gas è l'agevolazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale. La misura è stata introdotta dal Ministero dello Sviluppo economico secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (delibera ARG/gas 8809 e s.m.i.) per dare sostegno alcune categorie economicamente disagiate.
Hanno accesso al Bonus Gas (per la fornitura nell'abitazione di residenza) i clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro. Sono quindi confermati gli stessi parametri economici stabiliti per accedere al Bonus Energia per disagio economico. NB: Per le domande presentate entro il 30 aprile 2010, il Bonus avrà valore retroattivo al 1° gennaio 2009.
In base a quanto stabilito dalla delibera ARG/gas 88/09 e s.m.i., vengono individuate due distinte categorie di beneficiari:
- La prima, ovvero i Clienti domestici diretti, include i clienti finali titolari di un contratto di fornitura di gas naturale in un punto di riconsegna (PDR).
- La seconda, ovvero i Clienti domestici indiretti, raggruppa le persone fisiche che utilizzano un impianto condominiale (centralizzato) alimentato a gas naturale asservito a un punto di riconsegna (PDR) .
Il valore del Bonus
Il Bonus è determinato ogni anno dall'Autorità per consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle imposte). Il valore del Bonus sarà differenziato:
- per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme);
- per numero di persone residenti nella stessa abitazione;
- per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località).
Ad esempio, per l'anno 2009, il Bonus può variare da un minimo di 25 euro ad un massimo di 160 euro per le famiglie con meno di quattro componenti, oppure da un minimo di 40 euro ad un massimo di 230 euro per le famiglie con più di 4 componenti.
I moduli predisposti per presentare istanza di ammissione al regime di compensazione per la fornitura di Gas naturale sono diversi a seconda della tipologia d'utenza per la quale si richiede l'agevolazione:
1) Modulo A_Gas - forniture individuali (clienti domestici diretti che utilizzano una fornitura autonoma).
2) Modulo B_Gas - forniture individuali + centralizzate (per i clienti domestici diretti che sono serviti anche da un impianto condominiale centralizzato).
3) Modulo C_Gas - forniture centralizzate (Per i clienti domestici indiretti, serviti solo da impianto condominiale centralizzato).
4) Modulo D_Gas - per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di gas naturale in caso di cessazione della fornitura.
5) Modulo E_elt - Autocertificazione figli a carico (il modulo va compilato nel caso di famiglie numerose per l'indicazione dei 4 o più figli a carico).
6) Modulo F_Gas - per la delega di un terzo all'incasso del bonifico domiciliato.
I moduli sono scaricabili qui: http://www.bonusenergia.anci.it/?q=documentazione/l-autorit-rende-disponibili-i-moduli-per-presentare-istanza-di-ammissione-al-regime-d#attachments
Art. 1, c. 375 della legge 23.12.2005, n. 266.
D.M. 28.12.2007 G.U. 18.02.2008, n. 41
Il cosiddetto "bonus sociale" (ovvero 'il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica) è uno strumento introdotto dal Governo con l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
Il bonus è previsto anche per i casi di grave malattia che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
Il bonus sociale è uno sconto applicato alle bollette dell'energia elettrica, per 12 mesi; al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione.
Invece, per i casi di grave malattia che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, lo "sconto" sarà applicato senza interruzioni fino a quando sussiste la necessità di utilizzare tali apparecchiature.
Il sistema sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 ma il godimento del "bonus" può essere retroattivo anche per tutto il 2008. In questo caso, però, le richieste dovranno essere fatte entro il 28 febbraio 2009. Le richieste pervenute dopo tale data non consentiranno di beneficiare del bonus retroattivamente per il 2008.
Hanno diritto al riconoscimento di tale bonus i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro.
Ogni nucleo familiare può richiedere il bonus per una sola fornitura di energia elettrica.
Secondo quanto disposto dalla legge, per accedere al bonus sociale il cittadino deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, compilando l'apposita modulistica.
Le domande di ammissione al bonus sociale potranno essere effettuate dal mese di dicembre, in modo graduale Comune per Comune.
Lo sconto in bolletta comincerà ad essere applicato non prima di due mesi dalla presentazione della richiesta di ammissione presso il proprio Comune di residenza.
Modulistica, norme ed istruzioni sono reperibili sul sito internet: www.autorita.energia.it
Per le simulazioni del calcolo dell'ISEE: vai al sito dell'Inps
Art.3,co 9,D.L. n.185/08.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Hanno accesso alla compensazione anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con I.S.E.E. non superiore a 20.000 euro.
Modulistica non ancora disponibile.
Art. 1 del D.L. 29.11.2008, n. 185
Il "bonus famiglia", il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare, può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata come a basso reddito.
Le scadenze per richiedere l'agevolazione dipendono dall'anno d'imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus. A questo riguardo, ci sono due le alternative:
* chi sceglie come anno di riferimento il 2007 deve presentare la richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 31 gennaio 2009, utilizzando il modello "sostituto" predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d'imposta o agli enti pensionistici. Nel caso in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2009, utilizzando il modello denominato "agenzia".
* coloro che , invece, scelgono il 2008, devono presentare la richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 31 marzo 2009. In tutti casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata, sempre in via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009.
Beneficio:
* euro 200,00 nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00;
* euro 300,00 nucleo di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;
* euro 450,00 nucleo di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;
* euro 500,00 nucleo di quattro componenti, con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 20.000,00;
* euro 600,00 nucleo familiare di cinque componenti, reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
* euro 1.000,00 nucleo familiare di oltre cinque componenti, reddito complessivo non superiore ad euro 22.000,00;
* euro 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.
Modelli e istruzioni possono essere utilizzati e stampati prelevandoli dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it
D.L. n. 112 del 2008
Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e dell'onere per le bollette della luce e del gas.La Carta Acquisti vale 40 euro al mese. Per le domande fatte prima del 31 dicembre, la Carta sarà inizialmente caricata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con 120 euro, relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008. Successivamente, nel corso del 2009, la Carta sarà caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via disponibili. Con la Carta si potranno anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti, si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata e si potranno ottenere altri benefici e agevolazioni che sono in corso di studio.
Per ottenere la Carta acquisti bisogna recarsi alle Poste o all'INPS, dove otterrà tutte le informazioni del caso. Si potrà richiedere negli Uffici Postali dal prossimo dicembre presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione.
Chi può richiedere la Carta Acquisti : possono beneficiare della Carta Acquisti tutti coloro che hanno già compiuto 65 anni d'età o sono genitori di un bambino con meno di 3 anni d'età e in possesso dei seguenti requisiti:
Se hai più di 65 anni puoi richiedere la carta se:
1. sei cittadino italiano e risiedi in Italia,
2. sei un soggetto la cui imposta netta ai fini IRPEF risulta pari a zero nell'anno di imposta antecedente al momento della richiesta della Carta Acquisti, oppure nel secondo anno di imposta antecedente al momento della richiesta della Carta Acquisti;
3. hai trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 6.000 euro all'anno o di importo inferiore a 8.000 euro all'anno, se di età pari o superiore a 70 anni;
4. hai un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.000 euro;
5. non sei, da solo o insieme al coniuge indicato nel quadro 4:
- intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
- intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;
- intestatario/i di più di una utenza del gas;
- proprietario/i di più di un autoveicolo;
- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di cat. catastale C7;
- titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro;
6. non fruisci di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena
Se sei genitore di un bambino al di sotto dei tre anni puoi richiedere la carta se il bambino:
1) è cittadino italiano e risiede in Italia;
2) ha un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, che non supera i 6.000 euro;
- non è, da solo o insieme a te e all'altro esercente la potestà genitoriale:
- intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
- intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica;
- intestatario/i di più di due utenze del gas;
- proprietario/i di più di due autoveicoli;
- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
- titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro.
Se hai più di un figlio sotto i tre anni di età gli accrediti si sommano.
Per maggiori informazioni:
- rivolgiti agli uffici postali e agli uffici INPS
- chiama il numero verde INPS 803.164
- chiama il numero verde del programma Carta Acquisti 800.666.888 (attivo da dicembre).
- visita il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- visita il sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INPS
Per le simulazioni del calcolo dell'ISEE: vai al sito dell'Inps